lunedì 31 ottobre 2011

Conferenza delle Regioni: proposta in merito alle modalità attuative del dimensionamento scolastico

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/126/CR8a/C9
PROPOSTA IN MERITO ALLE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 19,
COMMA 4, DEL D.L. N. 98 DEL 2011, CONVERTITO NELLA LEGGE N.111 DEL 2011


La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: atteso che molte Regioni hanno impugnato l'art. 19 del DL 98/2011 convertito in L.
111/ 2011, in quanto invasivo delle competenze regionali in materia di
programmazione della rete scolastica;
consapevole che il MIUR si pone obiettivi di risparmio dai quali non intende
prescindere;
al fine di assicurare l'operatività del sistema scolastico, propone comunque al Ministro
dell’Istruzione università e ricerca un accordo sulle modalità di applicazione del medesimo
articolo, per garantire sia la omogenea applicazione nelle diverse realtà regionali che la
necessaria sostenibilità.
Proposta della Conferenza:
1. Le Regioni intendono raggiungere l'obiettivo utilizzando i parametri numerici di cui alla norma (1000 o 500 alunni per istituto comprensivo) come media regionale di
riferimento, ovvero come risultato ottenuto dal numero complessivo degli alunni
diviso il numero delle autonomie, esercitando in questo modo la propria competenza
a programmare le autonomie scolastiche sul territorio, nell’ambito della funzione di
organizzazione della rete scolastica svolta in collaborazione con gli Enti locali.
2. le Regioni si impegnano a proseguire nel percorso di aggregazione delle direzioni
didattiche e delle scuole medie, oggi autonome, in istituti comprensivi, tenendo conto prioritariamente che tale accorpamento favorisca la verticalizzazione dei percorsi e la continuità didattica per una maggiore qualità dell'offerta formativa.
Dove si valuti che l’operazione di aggregazione, per motivi legati alle condizioni
geografiche, socioeconomiche e alla “storia” del territorio, nonché alla situazione
dell’edilizia scolastica, non corrisponda alla auspicata finalità (vedi sopra), ma risulti piuttosto una forzatura “quantitativa” rispetto alle scelte ed ai comportamenti delle famiglie e degli alunni, sono mantenute le direzioni didattiche e le scuole medie, oggi autonome, pur nel rispetto dei parametri numerici di cui all'articolo 19, comma 4 da applicarsi nelle modalità di cui al precedente punto 1;
3. le Regioni si impegnano a raggiungere l'obiettivo entro l'anno scolastico 2014 –
2015.
Roma 27 ottobre 2011