venerdì 15 novembre 2013

incontro della VII e IX commissione con FranK La Rue


Incontro con il relatore speciale ONU per la libertà di
espressione e di informazione
dossier n° 78 - 13 novembre 2013 - Aspetti di interesse delle Commissioni VII e IX

Introduzione
Lo scopo della visita in Italia, dall'11 al 18 novembre 2013, del relatore speciale ONU per
la libertà di espressione e di informazione è capire e valutare, in uno spirito di cooperazione
e di dialogo inclusivo, la situazione del diritto alla libertà di opinione e di espressione in
Italia, le misure adottate per la sua realizzazione e gli ostacoli incontrati.
Durante la visita, il Relatore Speciale, prenderà in considerazione vari temi legati al suo
mandato, con particolare interesse per le questioni relative a:
norme e regolamenti per i media, le telecomunicazioni ed internet;
controllo e proprietà di media e telecomunicazioni;
libertà di espressione e privacy in internet;
istigazione all'odio e hate speech;
accesso alle informazioni.
Il relatore speciale opera in seno al Consiglio dei diritti umani dell'ONU, nell'ambito delle
c.d. "procedure speciali". Le procedure Speciali del Consiglio dei diritti umani possono
essere costituite sia da un individuo (Special Rapporteur o esperto indipendente) sia da
gruppi di lavoro composti da un membro per ciascuno dei cinque gruppi regionali delle
Nazioni Unite (Africa, Asia, America Latina e Caraibi, Est Europa e il gruppo occidentale).
Relatori Speciali, esperti indipendenti e membri dei gruppi di lavoro sono nominati dal
Consiglio dei diritti umani con il mandato di fornire segnalazioni e consigli o in relazione a
questioni tematiche generali, o con riferimento ad uno specifico Paese.

Assetto del sistema radiotelevisivo
Nell'ultimo decennio, il settore radiotelevisivo è stato interessato, da un lato, dal
recepimento della normativa dell'Unione europea (in particolare la direttiva 2007/65/UE; su
questo aspetto cfr. infra il paragrafo "I nuovi media e Internet") e, dall'altro lato, dal
passaggio dalla tecnologia analogica alla tecnologia del digitale terrestre. In base alla
tecnologia del digitale terrestre, il segnale radiotelevisivo, una volta digitalizzato (ossia
trasformato in una frequenza numerica), può essere trasmesso su frequenze terrestri: la
compressione del segnale audiovisivo premette di moltiplicare il numero di canali trasmessi
contemporaneamente da un'unica frequenza; conseguentemente, ogni singola frequenza (o
multiplex) può trasportare un numero elevato di canali televisivi.
Nel luglio 2012 è stato completato il passaggio del sistema di trasmissione radiotelevisiva
dalla tecnologia analogica a quella del digitale terrestre. Peraltro, il passaggio ha
determinato un "dividendo digitale interno", consistente nelle frequenze in tecnica digitale
terrestre disponibili in quanto non già assegnate agli operatori nazionali esistenti. L'articolo
3-quinquies del decreto-legge n. 16/2012 ha previsto che le frequenze siano assegnate
mediante gara pubblica onerosa. Le procedure per l'espletamento della gara sono state
disciplinate dall'Autorità nazionale indipendente di regolazione, l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni (AGCOM) con la delibera 277/13/Cons dell'11 aprile 2013.
In via generale, il Testo unico dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo n.
177/2005) suddivide i soggetti della comunicazione in: 1) "operatori di rete", cioè titolari del
diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su
frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda;
2) "fornitori dei servizi di media", cioè i soggetti (persone fisiche o giuridiche) cui è
riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di
media audiovisivo e che ne determinano le modalità di organizzazione.
L'attività tanto di operatore di rete quanto di fornitore di servizi, compresi quelli a richiesta,
è soggetta a un regime autorizzatorio (autorizzazioni rilasciate al livello nazionale dal
Ministero per lo sviluppo economico di intesa con l'AGCom e a livello regionale e locale dai
competenti organi delle regioni e delle provincie) e non più concessorio, come avveniva
precedentemente al Testo unico. Le frequenze elettromagnetiche vengono assegnate dal
Ministero dello sviluppo economico secondo criteri che il Testo unico (art. 42) definisce
pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Ciò avviene sulla base del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze, predisposto dal Ministero e aggiornato ogni
cinque anni, e del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive
in tecnica digitale, predisposto dall'AGCom sentito il parere delle regioni.
Il Testo unico prevede una disciplina anticoncentrazione (art. 43). Questa individua limiti
al cumulo dei programmi ed alla raccolta delle risorse, questi ultimi calcolati
innovativamente in rapporto ai ricavi dei settori che compongono il "sistema integrato delle
comunicazioni" (SIC, ossia settore economico che comprende la stampa quotidiana e
periodica, l'editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet, radio e
televisione, cinema, pubblicità esterna, iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e
sponsorizzazioni). In particolare, la legge prevede che:
un medesimo fornitore di contenuti, anche attraverso società controllate o collegate,
non possa essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20%
del totale dei programmi (rispettivamente, televisivi o radiofonici), irradiabili su
frequenze terrestri in ambito nazionale, mediante le reti previste dal piano nazionale di
assegnazione delle frequenze in tecnica digitale;
il limite alla raccolta delle risorse del sistema integrato delle comunicazioni sia
individuato nel 20% dei ricavi complessivi del "sistema integrato delle
comunicazioni";
gli organismi di telecomunicazioni i cui ricavi nel mercato dei servizi di
telecomunicazioni siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel mercato non
possano conseguire ricavi superiori al 10% dei ricavi del settore integrato delle
comunicazioni;
sia fatto divieto ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale
su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8% del SIC, e alle
imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota
superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese
editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di
quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. Tale divieto,
inizialmente previsto sino al 31 dicembre 2010, è stato da ultimo prorogato al 31
dicembre 2013 dall'articolo 1, comma 427, della legge n. 228/2012.
La già richiamata delibera 277/13/Cons dell'AGCOM ricorda anche come risulti ancora
aperta nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione dell'Unione europea n. 2005/2086
avente ad oggetto l'incompatibilità di alcune disposizioni della legge n. 112/2004 ("Norme di
principio in materia di riassetto radiotelevisivo") e del decreto legislativo n. 177/2005 ("Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici") con la direttiva 2002/21/UE ("direttiva
quadro"), la direttiva 2002/20/UE (direttiva autorizzazioni) e con la direttiva 2002/77/UE
("direttiva concorrenza").
Al riguardo la delibera ricorda che "nel parere motivato del luglio 2007 la Commissione
europea ha ritenuto la normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario nella
misura in cui garantiva agli operatori già attivi in tecnica analogica una chiara e sostanziale
protezione dalla concorrenza nel mercato radiotelevisivo digitale terrestre, escludendo la
possibilità di accesso al mercato delle trasmissioni in tecnica digitale ad imprese che non
fossero già operanti in analogico e concedendo agli operatori già attivi in tecnica analogica
le frequenze per le trasmissioni in tecnica digitale senza procedure obiettive, proporzionate
e non discriminatorie".
Il Testo unico ha anche rivisto la disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo (Articoli
45-49), disponendo:
la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, affidato
mediante concessione alla società RAI (a totale azionariato pubblico; i rapporti tra
Stato e RAI per l'erogazione del servizio pubblico sono regolati da periodici contratti di
servizio) ;
il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo, introducendo l'obbligo per la
società concessionaria di destinare i ricavi derivanti dal gettito del canone ai soli oneri
sostenuti per la fornitura del servizio pubblico, prevedendo, a tale scopo, la tenuta di
una contabilità separata, soggetta al controllo di una società di revisione in posizione di
indipendenza;
la verifica del corretto svolgimento dei compiti affidati, dalla legge e dal contratto di
servizio, alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, che compete
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, cui vengono attribuiti nuovi poteri di
indagine e sanzionatori;
l'organizzazione e l'amministrazione della società RAI, con la modifica della
composizione e della procedura di nomina dei membri del consiglio di amministrazione
e del collegio sindacale, nonché della procedura di nomina del presidente, prevedendo
meccanismi di tutela delle minoranze (il consiglio di amministrazione è composto da
nove membri; la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i
restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal Ministero
dell'economia e delle finanze; il presidente del consiglio di amministrazione è nominato
previo parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti della
Commissione).

Nuovi media e Internet
Come già sopra si è accennato, la disciplina dei servizi di media audiovisivi è stata da
ultimo definita a livello di Unione europea, con la direttiva 2007/65/CE. La direttiva ha
inteso in particolare facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione ed
applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media
audiovisivi, vale a dire ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè, ai servizi di media
audiovisivi lineari), e ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media
audiovisivi non lineari - video on demand).
La direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n.
44/2010. In particolare, il decreto legislativo prevede:
la specificazione dell'ambito di applicazione della definizione di servizio di media
audiovisivo, nella quale non rientrano i servizi prestati nell'esercizio di attività non
economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti
internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti
audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio, né i
servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne
costituisce la finalità principale;
l'attribuzione ad AGCom della competenza in tema di dichiarazione di inizio attività
per la prestazione di servizi di media audiovisivi a richiesta;
la previsione di un piano di numerazione automatica dei canali della televisione
digitale terrestre da parte della AGCom.
la previsione di quote di riserva a favore della diffusione di opere europee degli ultimi
cinque anni (10% per le emittenti televisive private, compresa la pay per view, e 20%
per la RAI);
con riferimento agli obblighi di investimento nelle opere europee, la previsione di una
quota del 15% dei ricavi per la RAI, nonchè il coinvolgimento delle commissioni
parlamentari nella definizione dei criteri per la qualificazione delle opere di espressione
originale italiana;
l'imposizione ai servizi di media audiovisivi del rispetto dei diritti di autore nonchè
l'attribuzione all' AGCOM del potere di emanare disposizioni regolamentari in materia
Con riferimento all'aspetto della tutela del diritto d'autore su Internet, l'AGCOM ha
sottoposto il 25 luglio 2013 a consultazione pubblica uno schema di regolamento con la
delibera n. 452/13/CONS.
In materia, il quadro giuridico italiano è stato aggiornato con il recepimento della direttiva
2000/31/CE, da parte del D. Lgs. n. 70/2003, in relazione a taluni aspetti giuridici dei servizi
di informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.
Con tale direttiva si è voluto, in particolare, affermare la possibilità per gli Stati membri di
richiedere al prestatore di servizi (Internet service provider) di adempiere al dovere di
diligenza previsto dal diritto nazionale finalizzato ad individuare e prevenire taluni tipi di
attività illecite. Il principio sottostante a tale dovere, in ogni caso, è di non responsabilità
del prestatore di servizi a condizione che egli non sia effettivamente al corrente del fatto
che l'attività è illecita e che, non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per
rimuovere il contenuto o disabilitarne l'accesso.
L'Autorità aveva già sottoposto a consultazione pubblica il precedente schema di
regolamento di cui alla delibera n. 398/11/CONS. A seguito della consultazione pubblica,
come si ricava anche dall'audizione del presidente dell'AGCOM del 21 marzo 2012 di fronte
alle Commissioni riunite Istruzione e Lavori pubblici del Senato, l'AGCOM ha deciso di
non procedere all'adozione del regolamento in attesa di una modifica legislativa che
definisca meglio "la competenza e i poteri nella materia del diritto d'autore".
Lo schema di regolamento di cui alla delibera n. 452/13/CONS prevede, tra le altre cose:
la promozione dell'educazione degli utenti alla legalità nella fruizione delle opere
digitali, con particolare riferimento ai più giovani (articoli 3 e 4);
una procedura per la rimozione dei contenuti illegali (articoli 6-10) che, tra le altre cose,
contempla: 1) la richiesta di rimozione del contenuto al gestore della pagina Internet da
parte dei soggetti legittimati; 2) in caso di insoddisfazione, l'istanza all'Autorità che
avvia un procedimento amministrativo il quale si può concludere con la richiesta, entro
tre giorni, della rimozione dei contenuti illegali (trattandosi di un provvedimento
amministrativo, è possibile contro le decisioni dell'Autorità il ricorso alla giustizia
amministrativa; è inoltre contemplata la possibilità di ricorrere, in alternativa, all'autorità
giudiziaria).












TR0104 Servizio Studi - Dipartimento Trasporti st_trasporti@camera.it - 066760-2614 CD_trasporti

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