giovedì 7 novembre 2013

Legge di Stabilità. Sintesi dei contenuti per settori


LE MISURE PER IL LAVORO E LE IMPRESE

Le misure fiscali per il lavoro e le imprese, contenute nell'articolo 6 del provvedimento rappresentano il cuore della manovra per lo sviluppo.

In particolare, il comma 1, per quanto riguarda gli interventi in favore dei lavoratori si prevede una modifica alla misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti ai redditi da lavoro dipendente e ad alcune categorie di redditi assimilati. La detrazione risultante è pari a:

 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro (ovvero a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato);

 1.520 euro (1.338 euro nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 320 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e  7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro, ma non a 15.000 euro;

 1.520 euro (1.338 euro nella disciplina vigente), se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro, ma non a 55.000 euro.

Per effetto di tali disposizioni strutturali verranno ridistribuiti in forma permanente a decorrere dal 2014, ai lavoratori dipendenti 1.702,8 milioni di euro a decorrere dal 2014 e una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -23 e -6,3 milioni di euro.  

Per quanto riguarda le imprese, con effetto dal 1° gennaio 2014 il comma 2 stabilisce la riduzione degli oneri contributivi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. La riduzione è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, "tenendo conto degli andamenti degli eventi in relazione al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro".

Anche il comma 3, introduce la possibilità per i soggetti passivi privati di dedurre il costo del lavoro del personale dalla base imponibile IRAP, in relazione ai contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato stipulati ad incremento d'organico per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto. Il beneficio decade se, nei periodi d'imposta successivi il numero degli occupati si riduce.
Nella determinazione della base imponibile IRAP per i contribuenti che fruiscono della agevolazione sul cuneo fiscale sono deducibili i contributi previdenziali, assistenziali ed i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, oltre ad una deduzione fissa pari a 7.500 euro per ogni lavoratore ed in misura di anno, 15.000 euro se il lavoratore è impiegato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ulteriore deduzione pari a 6.000 euro nel caso di lavoratori di sesso femminile e per i lavoratori con età inferiore ai 35 anni. Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, con riferimento alla stima del numero di lavoratori che potrebbero essere oggetto di questa agevolazione fiscale, si considera un numero di nuovi assunti pari a 135.000 e un minor gettito fiscale pari a 85 milioni.

A decorrere dal 2014 il comma 4 prevede la restituzione completa (e non più solo limitata a 6 mesi) del contributo addizionale Aspi dell'1,4% in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In base alla normativa vigente, il datore di lavoro ha diritto alla restituzione, con riferimento alle ultime sei mensilità retributive, del contributo addizionale qualora il contratto a termine sia trasformato a tempo indeterminato.


Sempre nell'ottica del sostegno allo sviluppo, emergono in tutta evidenza le misure di proroga degli incentivi alle ristrutturazioni, all'efficienza energetica degli edifici e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (art. 6, comma 7).

Parimenti, si segnala la potenzialità della misura di “allentamento” del Patto di stabilità interno degli enti locali (art. 14) per un miliardo, finalizzato a sbloccare i pagamenti in conto capitale.



LE MISURE DI CARATTERE SOCIALE

Articolo 7, comma 1. Ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà. Si prevede l'incremento di 600 milioni di euro, nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, delle risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014, elevando quindi l'importo complessivo per il 2014 a 1.721,5 milioni di euro. Gli importi per il 2015 e il 2016 restano fermi, rispettivamente, a 700 milioni e a 400 milioni.

Sono prorogati poi per l'anno 2014 altri interventi in materia di lavoro:
a) la possibilità per le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà, di stipulare questi contratti. A tal fine è previsto lo stanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2014;
b) la possibilità di prorogare, fino a 24 mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda e di un settore di attività. La proroga è subordinata alla conclusione di uno specifico accordo in sede governativa.


Articolo 7, comma 2. Interventi per gli esodati. Si prevede, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2014, un ulteriore numero di soggetti cui applicare la disciplina previgente la riforma "Fornero" sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità, comprese le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento.
Si tratta dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se abbiano svolto, dopo il 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Sulla base dei dati dell’INPS l’incremento del contingente numerico è pari a 6.000 unità.

Art. 7, comma 3. 250 milioni di euro per il 2014 per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze (inclusi gli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica) (nel 2013 lo stanziamento era di 275 milioni);

Art. 7, comma 4. 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per le misure a favore delle misure di assistenza dei minori stranieri non accompagnati.

Art. 7, comma 5. Cinque per mille. Si dispone l'applicazione, anche per l'anno 2014, del 5 per mille quantificando in 400 milioni di euro le risorse destinate a tal fine. Si prevede altresì che le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 7, comma 6. 99 milioni di euro in favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo per la prosecuzione di lavori socialmente utili e di una spesa di 1 milione di euro ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili a carico del bilancio comunale da almeno otto anni.

Art. 7, comma 7. Carta acquisti. E' previsto lo stanziamento di 250 milioni di euro, per l'anno 2014, destinato al Fondo per la c.d. carta acquisti, che viene estesa anche ai cittadini comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Art. 7, comma 8. 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

Art. 7, comma 9. 121 milioni, nel 2014, sono destinati al finanziamento dell’assistenza sanitaria dei cittadini italiani residenti all’estero.

Art. 7, comma 10. Per la rivalutazione delle indennità a favore dei danneggiati da trasfusioni sono stanziati 50 milioni annui per il 2014 e il 2015.

Art. 7, comma 11. 5 milioni sono finalizzati per la distribuzione di derrate alimentari.

Altra importante norma riguarda il regime Iva delle cooperative sociali prevista dall’articolo 6, comma 23. Il provvedimento ripristina l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento - anziché del 10 per cento - per le prestazioni socio-sanitarie o educative, rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. Resta ferma, invece, l'aliquota IVA del 10 per cento qualora tali prestazioni siano rese da cooperative diverse da quelle sociali (o dai relativi consorzi).

Tuttavia, non si può non ricordare anche la riduzione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura di 540 milioni per il 2015 e 610 milioni a decorrere dal 2016.



GLI INTERVENTI PER IL PUBBLICO IMPIEGO E LE PENSIONI

Art. 11, commi 1-4. Vacanza contrattuale. Con riferimento all’indennità di vacanza contrattuale, si prevede che la misura da computare per il periodo contrattuale 2015-2017, sia quella in godimento al 31 dicembre 2013. Pertanto, per effetto di tale disposizione, nel predetto periodo contrattuale non verrà corrisposta una nuova indennità di vacanza contrattuale.
Art. 11, commi 5. Trattamento economico accessorio. Si dispone la proroga all'anno 2014 del "congelamento" del trattamento economico accessorio già previsto per il triennio 2010-2013 dal decreto-legge n. 78 del 2010. Si prevede inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio siano decurtate "di un importo pari alle riduzioni" avvenute ai sensi di quanto previsto dal citato decreto-legge.

Art. 11, commi 8-11. Blocco del turn over. Si prevede che le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici, potranno procedere al turn over del personale nella misura del:
a) 20% per l'anno 2014 (invariato rispetto alla normativa vigente);
b) 40% per l’anno 2015 (invece del 50%);
c) 60% per l’anno 2016 (invece del 100%);
d) 80% per l’anno 2017 (invece del 100%);
e) 100% a decorrere dall’anno 2018 (invariato rispetto alla normativa vigente).

Con riferimento alle Università e agli enti di ricerca le percentuali sono diverse per gli anni 2014 e 2015: 50% per ciascuno dei due anni.
Per il comparto sicurezza si prevede un incremento del 5% della percentuale di turn over, fissata quindi nella misura del 55%.

Art. 11, commi 12-16. Limite massimo retributivo. Si prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ulteriori limiti in materia di trattamento economico del personale della pubblica amministrazione. Il "tetto" - fissato nell'importo retributivo del primo presidente della Corte di Cassazione - si applica anche al personale delle autorità amministrative indipendenti e ai componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche. A tale proposito si chiarisce che ai fini della determinazione del "tetto" sono considerate in modo cumulativo tutte le somme erogate, ad eccezione dei compensi percepiti per prestazioni occasionali.


Art. 12, comma 1. Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici. Si prevede, per il triennio 2014-2016, una revisione dello schema di indicizzazione per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Rimane confermata la indicizzazione al 100% per le pensioni complessivamente fino a 3 volte il trattamento minimo INPS.
Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta:

nella misura del 90% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS (ora detta percentuale è prevista per la fascia di importo dei trattamenti compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo);
nella misura del 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS (ora detta percentuale è prevista per la fascia di importo dei trattamenti superiore 5 volte il trattamento minimo);
nella misura del 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS.

Art. 12, commi 2 e 3. Si prevede la riduzione degli importi per la liquidazione del TFS (trattamento di fine servizio) per i quali è previsto il differimento della effettiva corresponsione, protraendone il termine a 12 mesi contro gli attuali 6.

Art. 12, comma 4. Contributo di solidarietà. Si prevede che per il triennio 2014-2016 i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino l’importo di 150.000 euro lordo annui, siano assoggettati ad un contributo di solidarietà destinato alle relative gestioni previdenziali pari al:

a) 5% per le fasce di importo superiori a 150.000 euro lordi annui e fino a 200.000 euro;
b) 10% per le fasce di importo superiori a 200.000 euro lordi annui e fino a 250.000 euro;
c) 15% per le fasce di importo superiori a 250.000 euro.
Tale misura viene giustificata nella relazione come necessitata dall’esigenza di “concorrere al mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema pensionistico” e nell’articolato anche dalla finalità di “concorrere al finanziamento degli interventi per gli esodati di cui all’articolo 7, comma 2.
Si rammentano le recenti sentenze della Corte Costituzionale 116/13 su analoga misura e la 223/12 sul contributo applicato alle retribuzioni dei pubblici dipendenti.

Peraltro, l’articolo 18, comma 5 proroga per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138 del 2011.






GLI INTERVENTI SETTORIALI

Art. 4. Interventi infrastrutturali
La legge di stabilità prevede un pacchetto significativo di interventi di finanziamento nei settori delle infrastrutture e dei trasporti, che da più parti è considerato equilibrato anche se migliorabile, in particolare, per quanto riguarda le infrastrutture di servizio per i porti e gli aeroporti.
In particolare:

- si autorizza una spesa di 335 milioni di euro al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l’anno 2014 e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa;

- siautorizza una spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2014, di 170 milioni di euro per l’anno 2015 e di 120 milioni di euro per l’anno 2016 per la Salerno-Reggio Calabria;

- incremento degli stanziamenti per il MO.S.E. di 200 milioni di euro per il 2014, di 100 milioni di euro per il 2015, di 71 milioni di euro per il 2016 e di 30 milioni di euro per l’anno 2017;

- per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2014;

- per il finanziamento dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016;

- per le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, nonché la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari si autorizza la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029.

- per l’avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell’asse ferroviario Bologna–Lecce, si autorizza poi la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

- al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati a tale tipologia di trasporto, viene incrementata la dotazione del Fondo, di 100 milioni annui per il triennio 2014 -2016 da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma, e di 200 milioni di euro per l’anno 2014 da destinare all'acquisto di materiale rotabile ferroviario;

- si autorizza la spesa di 330 milioni di euro per l’anno 2014 per interventi in favore del settore dell’autotrasporto, demandando ad un successivo decreto la ripartizione delle risorse;

- per la banda larga, che rientrano nel settore delle comunicazioni si prevede uno stanziamento di soli 20,8 milioni di euro per il 2014;

- si autorizza infine una spesa di 80 milioni di euro per il 2014 e di 70 milioni per il 2015 al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno.


Agricoltura

- l'articolo 3, commi da 10 a 12, interviene in materia di ricambio generazionale in agricoltura, al fine di dare stimolo e sostegno all'imprenditoria giovanile. In particolare, si prevede che, nell'ambito delle risorse stanziate nel Fondo di Capitale di rischio, gestito da ISMEA, gli interventi siano prioritariamente destinati alle imprese agricole ed agroalimentari condotte da giovani. Si prevede poi che nelle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli, anche i terreni di regioni province e comuni possano formare oggetto di operazioni di riordino fondiario, al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Il comma 12 tende infine ad agevolare l'assegnazione in godimento dei terreni pubblici ad uso agricolo ai giovani imprenditori e prevede un meccanismo di predeterminazione del canone al fine di evitare operazioni speculative;

viene rifinanziato per 5 milioni di euro per il 2014 il Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituito presso AGEA.

all'articolo 9 viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014 per il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale. Al medesimo articolo, si interviene in materia di gasolio agricolo, incrementando i consumi medi standardizzati da ammettere all'impiego agevolato, in limiti di spesa fissati per il triennio. E' poi rifinanziato di 5 milioni di euro il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione del settore bieticolo-saccarifero;

all'articolo 18, commi 23 e 24, per favorire la piccola proprietà contadina si stabilisce infatti che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli posti in essere da agricoltori sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa e all'imposta catastale nella misura dell'1%, mentre se il trasferimento avviene a favore di soggetti diversi, la medesima imposta si applica nella misura del 12%.


Ambiente

l'articolo 5 prevede il potenziamento degli interventi straordinari per la difesa del suolo (comma 1) per 30 milioni nel 2014, 50 milioni nel 2015 e 100 milioni nel 2016; l'approvazione e il finanziamento di un piano nazionale di tutela e gestione della risorsa idrica(comma 2) per 10 milioni nel 2014, 30 milioni nel 2015 e 50 milioni nel 2016; di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive (comma 3), anche in conseguenza della procedura di infrazione comunitaria 2003/2007, con uno stanziamento di 30 milioni per il 2014 e 30 per il 2015 a fronte di 200 discariche abusive;

ulteriori interventi sono previsti all'articolo 9, dove è disposto che per gli interventi di ricostruzione privata nei Comuni interessati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, l’erogazione dei contributi avvenga nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio e previa verifica dell’utilizzo delle risorse disponibili. Al comma 3 autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata. Si dispone, infine, che i relativi pagamenti siano esclusi dal patto di stabilità interno.



Scuola, Università, Editoria

Art. 9, comma 4. Per l’anno 2014, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 150 milioni di euro. Per il 2014 il fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario è determinato incrementando del 3% il fabbisogno programmato nell'anno 2013.
Art. 9, comma 5. Si autorizza la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014 a favore delle scuole non statali;
Art. 9, comma 6. Per favorire l’inserimento dei giovani nei nuovi media, per la ristrutturazione delle imprese editoriali e per gli ammortizzatori sociali nel settore, sono stanziati 50 milioni per il 2014, 40 milioni per 2015 e 30 milioni per il 2016.


Giustizia

Art. 18, commi 21 e 22, dispone l’assunzione straordinaria di magistrati ordinari vincitori di concorso nell'ordine di oltre 330 unità in aggiunta al personale per il quale è stata autorizzata l’assunzione con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Vengono ridotti di un terzo i compensi per il gratuito patrocinio spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato. Si interviene sulle spese di giustizia portando nel processo civile le anticipazioni forfettarie erogate dai privati all'erario per le notificazioni, da 8 euro a 27 euro;

Art. 9, comma 17, prevede l'ulteriore proroga dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari attualmente in servizio, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013, nonché dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014;

Art. 18, commi 15-20, viene introdotto un contributo obbligatorio di 50 euro per la partecipazione agli esami di avvocato, di notaio e di magistrato e di 75 euro per l'esame degli avvocati che aspirano a patrocinare in cassazione;



Difesa

Art. 3, comma 13. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi nazionali (e il consolidamento dell'industria nazionale navalmeccanica e cantieristica ad alta tecnologia), nel quadro di una politica comune europea, è disposto l'investimento di contributi ventennali di 80 milioni di euro a decorrere dall’esercizio 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall’esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, per un totale di 6.800 milioni.  

Art. 9, comma 1. Si prevede il rifinanziamento, per 765 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo per le missioni internazionali di pace; la proroga, sino al 31 dicembre 2014, del contributo delle Forze armate per il controllo del territorio, il rifinanziamento, per 50 milioni di euro, del fondo per la tenuta in efficienza dello strumento militare nonché l'istituzione, nello stato di previsione del ministero della Difesa, di uno specifico fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, con una dotazione di 10 milioni di euro a partire dal 2014;

Art. 10, comma 8. Si dispone che i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa sono rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.


Esteri

l'articolo 8, comma 9, destina un importo massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea;

all'articolo 9, comma 1, si autorizza la spesa di 765 milioni di euro del fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace per l'anno 2014. Al comma 11 del medesimo articolo viene autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per il 2014 e di 2 milioni per il 2015 per l'adempimento degli impegni connessi con l’organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea del 2014; L'articolo 9 contiene anche norme che consentono, in deroga ad altre previsioni di legge, l'acquisto e la manutenzione di autovetture, oltre che l'acquisto di mobili e arredi per le rappresentanze diplomatiche all'estero;

l'articolo 10 reca una serie di misure di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche, che incidono anche sul Ministero degli affari esteri, tra cui la riduzione lineare della spesa dello Stato per consumi intermedi, che, per tale Ministero, ammonta a 7,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 6,9 milioni per il 2016;

l'articolo 11 dispone la riduzione dell’indennità di servizio all’estero (ISE) per un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 (comma 19), nonché una riduzione del rimborso delle spese di viaggio per congedo in Italia per il personale di servizio all'estero (comma 20).



Ovviamente la manovra presenta altri grandi capitoli di carattere finanziario e fiscale dei quali, di seguito, se ne riportano sommariamente i principali solo per memoria:

LA RIFORMA DELLA TASSAZIONE IMMOBILIARE
(Capo IV, Artt. 19-23)
Fra le misure di maggiore rilevanza della manovra di stabilità rientrano gli interventi di riforma della tassazione immobiliare. La TRISE avrà due gambe: la tassa che serve a coprire i costi del servizio di raccolta rifiuti (TARI) e la tassa sui servizi indivisibili offerti dai comuni (TASI). Sulla prima casa al posto di IMU e TARES, si verserà la tassa sui servizi municipali. Per le altre proprietà immobiliari il Comune potrà riscuotere l’imposta relativa ai servizi indivisibili insieme all’IMU, ma la somma tra le due non potrà essere superiore alla cifra prevista applicando l’attuale aliquota massima dell’IMU.

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI RISPARMI DI SPESA
Il comma 35 dell'articolo 10, prevede una "clausola di salvaguardia" in caso di mancato conseguimento di risparmi di spesa connessi all'attività di spending review e al conseguimento di ulteriori risparmi da parte delle amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali, attraverso l'emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un DPCM recante variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e detrazioni tali da assicurare maggiori entrate per 3.000 milioni di euro per il 2015, 7.000 milioni per il 2016 e 10.000 milioni dal 2017;

Art. 17, commi 2-6. Si prevede riordino delle agevolazioni tributarie e dei crediti d’imposta entro il 31 gennaio 2014 attraverso provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l’anno 2014, 772,8 milioni di euro per l’anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR è ridotta al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014.

Analoga importanza, almeno sotto il profilo contabile, rivestono le misure relative alla dismissione di immobili pubblici (art. 10, comma 6), che avviene attraverso la definizione di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, per introiti non inferiori a euro 500 milioni annui per il periodo 2014-2016, con corrispondenti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.




6 novembre 2013