LE MISURE PER IL LAVORO E LE IMPRESE
Le misure fiscali per il lavoro e le
imprese,
contenute nell'articolo 6 del
provvedimento rappresentano il cuore della manovra per lo sviluppo.
In particolare, il comma 1, per quanto riguarda gli interventi in favore dei
lavoratori si prevede una modifica alla misura delle detrazioni dall'imposta
lorda IRPEF spettanti ai redditi da lavoro dipendente e ad alcune categorie di
redditi assimilati. La detrazione risultante è pari a:
1.840 euro, se il reddito complessivo
non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante
non può essere inferiore a 690 euro (ovvero a 1.380 euro per i rapporti di
lavoro a tempo determinato);
1.520 euro (1.338 euro nella
disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 320 euro e l’importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo,
e 7.000 euro, se
l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro, ma non a 15.000
euro;
1.520 euro (1.338
euro nella disciplina vigente), se il reddito complessivo è superiore a 15.000
euro, ma non a 55.000 euro.
Per effetto di tali
disposizioni strutturali verranno
ridistribuiti in forma permanente a
decorrere dal 2014, ai lavoratori dipendenti 1.702,8 milioni di euro a decorrere dal 2014 e una perdita di
gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -23 e -6,3
milioni di euro.
Per quanto riguarda le imprese,
con effetto dal 1° gennaio 2014 il comma
2 stabilisce la riduzione degli oneri contributivi per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite
complessivo di un importo pari a 1.000
milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200
milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. La riduzione è definita con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, "tenendo
conto degli andamenti degli eventi in relazione al rispetto della normativa
generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro".
Anche il comma 3,
introduce la possibilità per i soggetti passivi privati di dedurre il costo del lavoro del personale dalla base imponibile IRAP,
in relazione ai contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato stipulati
ad incremento d'organico per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per
ciascun nuovo dipendente assunto. Il beneficio decade se, nei periodi d'imposta
successivi il numero degli occupati si riduce.
Nella determinazione
della base imponibile IRAP per i contribuenti che fruiscono della agevolazione
sul cuneo fiscale sono deducibili i contributi previdenziali, assistenziali ed
i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro,
oltre ad una deduzione fissa pari a 7.500 euro per ogni lavoratore ed in misura
di anno, 15.000 euro se il lavoratore è impiegato nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ulteriore
deduzione pari a 6.000 euro nel caso di lavoratori di sesso femminile e per i
lavoratori con età inferiore ai 35 anni. Secondo quanto riportato nella
Relazione tecnica, con riferimento alla stima del numero di lavoratori che
potrebbero essere oggetto di questa agevolazione fiscale, si considera un
numero di nuovi assunti pari a 135.000 e un
minor gettito fiscale pari a 85 milioni.
A
decorrere dal 2014 il comma 4
prevede la restituzione completa (e non più solo limitata a 6 mesi) del
contributo addizionale Aspi dell'1,4% in caso di trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. In base alla normativa vigente, il datore di lavoro ha diritto
alla restituzione, con riferimento alle ultime sei mensilità retributive, del
contributo addizionale qualora il contratto a termine sia trasformato a tempo
indeterminato.
Sempre nell'ottica del sostegno allo
sviluppo, emergono in tutta evidenza le misure di proroga degli incentivi
alle ristrutturazioni, all'efficienza energetica degli edifici e per l'acquisto
di mobili e grandi elettrodomestici (art.
6, comma 7).
Parimenti, si segnala la potenzialità della
misura di “allentamento” del Patto di stabilità interno degli enti locali (art. 14) per un miliardo, finalizzato
a sbloccare i pagamenti in conto capitale.
LE MISURE DI
CARATTERE SOCIALE
Articolo
7, comma 1.
Ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà. Si prevede
l'incremento di 600 milioni di euro, nell’ambito del Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione, delle risorse destinate al finanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014, elevando quindi l'importo
complessivo per il 2014 a
1.721,5 milioni di euro. Gli importi per il 2015 e il 2016 restano fermi,
rispettivamente, a 700 milioni e a 400 milioni.
Sono prorogati poi per l'anno 2014 altri
interventi in materia di lavoro:
a) la
possibilità per le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione
della disciplina dei contratti di
solidarietà, di stipulare questi contratti. A tal fine è previsto lo
stanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2014;
b) la
possibilità di prorogare, fino a 24 mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale,
nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda e di un settore di
attività. La proroga è subordinata alla conclusione di uno specifico accordo in
sede governativa.
Articolo 7, comma 2. Interventi per gli
esodati. Si
prevede, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2014, un ulteriore
numero di soggetti cui applicare la disciplina previgente la riforma
"Fornero" sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di
anzianità, comprese le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento.
Si tratta dei lavoratori autorizzati
alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con
almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6
dicembre 2011, anche se abbiano svolto, dopo il 4 dicembre 2011, qualsiasi
attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Sulla base dei dati dell’INPS
l’incremento del contingente numerico è pari a 6.000 unità.
Art.
7, comma 3. 250
milioni di euro per il 2014 per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze
(inclusi gli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale
amiotrofica) (nel 2013 lo stanziamento
era di 275 milioni);
Art.
7, comma 4. 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per le misure a favore
delle misure di assistenza dei minori
stranieri non accompagnati.
Art.
7, comma 5. Cinque per mille. Si dispone
l'applicazione, anche per l'anno 2014, del 5 per mille quantificando in 400
milioni di euro le risorse destinate a tal fine. Si prevede altresì che le
somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono essere
utilizzate nell'esercizio successivo.
Art.
7, comma 6. 99
milioni di euro in favore del comune e della provincia di Napoli e del comune
di Palermo per la prosecuzione di lavori
socialmente utili e di una spesa di 1 milione di euro ai comuni con meno di
50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili a
carico del bilancio comunale da almeno otto anni.
Art.
7, comma 7.
Carta acquisti. E' previsto lo stanziamento di 250 milioni di euro, per
l'anno 2014, destinato al Fondo per la c.d. carta acquisti, che viene estesa
anche ai cittadini comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o
comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadini
stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo.
Art. 7, comma 8. 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016 per il Fondo
nazionale contro la violenza sessuale e di genere.
Art.
7, comma 9. 121
milioni, nel 2014, sono destinati al finanziamento dell’assistenza sanitaria dei cittadini italiani residenti all’estero.
Art.
7, comma 10. Per
la rivalutazione delle indennità a
favore dei danneggiati da trasfusioni sono stanziati 50 milioni annui per
il 2014 e il 2015.
Art.
7, comma 11. 5
milioni sono finalizzati per la distribuzione
di derrate alimentari.
Altra
importante norma riguarda il regime Iva delle cooperative sociali prevista
dall’articolo 6, comma 23. Il
provvedimento ripristina l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento - anziché del
10 per cento - per le prestazioni socio-sanitarie o educative, rese da
cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di
contratti di appalto e di convenzioni in generale. Resta ferma, invece,
l'aliquota IVA del 10 per cento qualora tali prestazioni siano rese da
cooperative diverse da quelle sociali (o dai relativi consorzi).
Tuttavia,
non si può non ricordare anche la riduzione
del contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura di 540 milioni
per il 2015 e 610 milioni a decorrere dal 2016.
GLI INTERVENTI
PER IL PUBBLICO IMPIEGO E LE PENSIONI
Art. 11, commi 1-4. Vacanza
contrattuale. Con
riferimento all’indennità di vacanza contrattuale, si prevede che la misura da
computare per il periodo contrattuale 2015-2017, sia quella in godimento al 31
dicembre 2013. Pertanto, per effetto di tale disposizione, nel predetto periodo
contrattuale non verrà corrisposta una nuova indennità di vacanza contrattuale.
Art. 11, commi 5. Trattamento economico
accessorio. Si
dispone la proroga all'anno 2014 del "congelamento" del trattamento
economico accessorio già previsto per il triennio 2010-2013 dal decreto-legge
n. 78 del 2010. Si prevede inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le
risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio siano
decurtate "di un importo pari alle riduzioni" avvenute ai sensi di
quanto previsto dal citato decreto-legge.
Art. 11, commi
8-11. Blocco del turn over. Si
prevede che le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti pubblici, potranno procedere al turn over del
personale nella misura del:
a)
20% per l'anno 2014 (invariato rispetto alla normativa vigente);
b)
40% per l’anno 2015 (invece del 50%);
c)
60% per l’anno 2016 (invece del 100%);
d)
80% per l’anno 2017 (invece del 100%);
e)
100% a decorrere dall’anno 2018 (invariato rispetto alla normativa vigente).
Con riferimento alle
Università e agli enti di ricerca le percentuali sono diverse per gli anni 2014
e 2015: 50% per ciascuno dei due anni.
Per il comparto
sicurezza si prevede un incremento del 5% della percentuale di turn over, fissata
quindi nella misura del 55%.
Art. 11, commi 12-16. Limite
massimo retributivo. Si prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ulteriori
limiti in materia di trattamento economico del personale della pubblica
amministrazione. Il "tetto" - fissato nell'importo retributivo del
primo presidente della Corte di Cassazione - si applica anche al personale delle autorità amministrative indipendenti e ai
componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle
amministrazioni pubbliche. A tale proposito si chiarisce che ai fini della
determinazione del "tetto" sono considerate in modo cumulativo tutte
le somme erogate, ad eccezione dei compensi percepiti per prestazioni
occasionali.
Art. 12, comma 1. Perequazione
automatica dei trattamenti pensionistici. Si prevede, per
il triennio 2014-2016, una revisione dello schema di indicizzazione per tutti i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento
minimo INPS. Rimane confermata la indicizzazione al 100% per le pensioni
complessivamente fino a 3 volte il trattamento minimo INPS.
Per il triennio
2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è
riconosciuta:
nella
misura del 90% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia
superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS
(ora detta percentuale è prevista per la fascia di importo dei trattamenti
compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo);
nella
misura del 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia
superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS
(ora detta percentuale è prevista per la fascia di importo dei trattamenti
superiore 5 volte il trattamento minimo);
nella
misura del 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia
superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS.
Art. 12, commi 2 e 3. Si prevede la riduzione degli importi per la liquidazione del TFS
(trattamento di fine servizio) per i quali è previsto il differimento della
effettiva corresponsione, protraendone il termine a 12 mesi contro gli attuali
6.
Art. 12, comma 4. Contributo
di solidarietà. Si prevede che per il triennio 2014-2016 i trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie,
i cui importi complessivamente superino l’importo di 150.000 euro lordo annui,
siano assoggettati ad un contributo di solidarietà destinato alle relative
gestioni previdenziali pari al:
a)
5% per le fasce di importo superiori a 150.000 euro lordi annui e fino a
200.000 euro;
b)
10% per le fasce di importo superiori a 200.000 euro lordi annui e fino a
250.000 euro;
c)
15% per le fasce di importo superiori a 250.000 euro.
Tale misura viene
giustificata nella relazione come necessitata dall’esigenza di “concorrere al
mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema pensionistico” e
nell’articolato anche dalla finalità di “concorrere al finanziamento degli
interventi per gli esodati di cui all’articolo 7, comma 2.
Si
rammentano le recenti sentenze della Corte Costituzionale 116/13 su analoga
misura e la 223/12 sul contributo applicato alle retribuzioni dei pubblici
dipendenti.
Peraltro, l’articolo 18, comma 5 proroga per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo
di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il reddito complessivo di
300.000 euro, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138 del
2011.
GLI INTERVENTI SETTORIALI
Art. 4. Interventi
infrastrutturali
La legge di stabilità prevede un pacchetto
significativo di interventi di finanziamento nei settori delle infrastrutture e
dei trasporti, che da più parti è considerato equilibrato anche se
migliorabile, in particolare, per quanto riguarda le infrastrutture di servizio
per i porti e gli aeroporti.
In particolare:
- si autorizza una spesa di 335 milioni
di euro al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete
stradale per l’anno 2014 e la prosecuzione degli interventi previsti dai
contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e la società ANAS Spa;
- siautorizza una spesa di 50 milioni di
euro per l’anno 2014, di 170 milioni di euro per l’anno 2015 e di 120 milioni
di euro per l’anno 2016 per la Salerno-Reggio Calabria ;
- incremento degli stanziamenti per il MO.S.E.
di 200 milioni di euro per il 2014, di 100 milioni di euro per il 2015, di 71
milioni di euro per il 2016 e di 30 milioni di euro per l’anno 2017;
- per assicurare la continuità dei
lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel
contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata una
spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2014;
- per il finanziamento dell'asse
ferroviario AV/AC Napoli-Bari, viene autorizzata la spesa di 50 milioni
di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016;
- per le tratte Brescia-Verona-Padova
della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, nonché la tratta Apice-Orsara
e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari si
autorizza la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2029.
- per l’avvio immediato
di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell’asse
ferroviario Bologna–Lecce, si autorizza poi la spesa di 50 milioni di euro
per l’anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
- al fine di favorire
il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati a tale tipologia
di trasporto, viene incrementata la dotazione del Fondo, di 100 milioni annui
per il triennio 2014 -2016 da destinare all'acquisto di materiale rotabile su
gomma, e di 200 milioni di euro per l’anno 2014 da destinare all'acquisto di
materiale rotabile ferroviario;
- si autorizza la spesa
di 330 milioni di euro per l’anno 2014 per interventi in favore del settore
dell’autotrasporto, demandando ad un successivo decreto la ripartizione
delle risorse;
- per la banda larga,
che rientrano nel settore delle comunicazioni si prevede uno stanziamento di
soli 20,8 milioni di euro per il 2014;
- si autorizza infine
una spesa di 80 milioni di euro per il 2014 e di 70 milioni per il 2015 al fine
di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione
dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno.
Agricoltura
- l'articolo
3, commi da 10 a
12, interviene in materia di ricambio generazionale in agricoltura, al
fine di dare stimolo e sostegno all'imprenditoria giovanile. In
particolare, si prevede che, nell'ambito delle risorse stanziate nel Fondo di
Capitale di rischio, gestito da ISMEA, gli interventi siano prioritariamente destinati
alle imprese agricole ed agroalimentari condotte da giovani. Si prevede poi che
nelle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli, anche i terreni
di regioni province e comuni possano formare oggetto di operazioni di riordino
fondiario, al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in
agricoltura. Il comma 12 tende infine ad agevolare l'assegnazione in godimento
dei terreni pubblici ad uso agricolo ai giovani imprenditori e prevede un
meccanismo di predeterminazione del canone al fine di evitare operazioni
speculative;
viene rifinanziato per 5 milioni di euro
per il 2014 il Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituito
presso AGEA.
all'articolo
9
viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014 per il
funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale. Al
medesimo articolo, si interviene in materia di gasolio agricolo,
incrementando i consumi medi standardizzati da ammettere all'impiego agevolato,
in limiti di spesa fissati per il triennio. E' poi rifinanziato di 5 milioni di
euro il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione del settore
bieticolo-saccarifero;
all'articolo
18, commi 23 e 24,
per favorire la piccola proprietà contadina si stabilisce infatti che gli atti di trasferimento a titolo
oneroso di terreni agricoli posti in essere da agricoltori sono soggetti alle
imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa e all'imposta catastale nella
misura dell'1%, mentre se il trasferimento avviene a favore di soggetti
diversi, la medesima imposta si applica nella misura del 12%.
Ambiente
l'articolo 5 prevede il
potenziamento degli interventi straordinari per la difesa del suolo (comma
1) per 30 milioni nel 2014, 50
milioni nel 2015 e 100 milioni nel 2016; l'approvazione e il
finanziamento di un piano nazionale di tutela e gestione della risorsa
idrica(comma 2) per 10 milioni nel
2014, 30 milioni nel 2015 e 50 milioni nel 2016; di un piano straordinario
di bonifica delle discariche abusive (comma 3), anche in conseguenza della
procedura di infrazione comunitaria 2003/2007, con uno stanziamento di 30
milioni per il 2014 e 30 per il 2015
a fronte di 200 discariche abusive;
ulteriori interventi
sono previsti all'articolo 9, dove è
disposto che per gli interventi di ricostruzione privata nei Comuni interessati
dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, l’erogazione dei contributi
avvenga nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio e previa
verifica dell’utilizzo delle risorse disponibili. Al comma 3 autorizza la spesa
in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015
per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26
ottobre 2012 in
Calabria e Basilicata. Si dispone, infine, che i relativi pagamenti siano
esclusi dal patto di stabilità interno.
Scuola, Università,
Editoria
Art. 9, comma 4. Per l’anno 2014, il Fondo
per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 150
milioni di euro. Per il 2014 il fabbisogno finanziario programmato del sistema
universitario è determinato incrementando del 3% il fabbisogno programmato
nell'anno 2013.
Art. 9, comma 5. Si autorizza la spesa
di 220 milioni di euro per l'anno 2014 a favore delle scuole non statali;
Art. 9, comma 6. Per favorire
l’inserimento dei giovani nei nuovi
media, per la ristrutturazione delle imprese
editoriali e per gli ammortizzatori
sociali nel settore, sono stanziati 50 milioni per il 2014, 40 milioni per
2015 e 30 milioni per il 2016.
Giustizia
Art. 18, commi 21 e 22, dispone l’assunzione
straordinaria di magistrati ordinari vincitori di concorso
nell'ordine di oltre 330 unità in aggiunta al personale per il quale è stata
autorizzata l’assunzione con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Vengono ridotti
di un terzo i compensi per il gratuito patrocinio spettanti al difensore,
all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e
all’investigatore privato. Si interviene sulle spese di giustizia portando
nel processo civile le anticipazioni forfettarie erogate dai privati
all'erario per le notificazioni, da 8 euro a 27 euro;
Art. 9, comma 17, prevede l'ulteriore proroga
dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari attualmente
in servizio, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013, nonché dei giudici
di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014, fino alla riforma
organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2014;
Art. 18, commi 15-20, viene introdotto un contributo
obbligatorio di 50 euro per la partecipazione agli esami di avvocato, di
notaio e di magistrato e di 75 euro per l'esame degli avvocati che aspirano
a patrocinare in cassazione;
Difesa
Art. 3, comma 13. Al fine di assicurare
il mantenimento di adeguate capacità nel
settore marittimo a tutela degli interessi nazionali (e il consolidamento
dell'industria nazionale navalmeccanica e cantieristica ad alta tecnologia),
nel quadro di una politica comune europea, è disposto l'investimento di contributi ventennali di 80 milioni di euro a
decorrere dall’esercizio 2014, di 120 milioni di euro a decorrere
dall’esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, per un
totale di 6.800 milioni.
Art. 9, comma 1. Si prevede il rifinanziamento, per 765 milioni di euro per l'anno 2014,
del Fondo per le missioni internazionali di pace; la proroga, sino al 31
dicembre 2014, del contributo delle Forze armate per il controllo del
territorio, il rifinanziamento, per 50 milioni di euro, del fondo per la tenuta
in efficienza dello strumento militare nonché l'istituzione, nello stato
di previsione del ministero della Difesa, di uno specifico fondo per le
esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, con una dotazione
di 10 milioni di euro a partire dal 2014;
Art. 10, comma 8. Si dispone che i
programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa sono
rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa pari a 100
milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.
Esteri
l'articolo 8, comma 9, destina un importo
massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a favore delle azioni
di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari
esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione
europea;
all'articolo 9, comma 1, si autorizza
la spesa di 765 milioni di euro del fondo per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace per l'anno
2014. Al comma 11 del medesimo articolo viene autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per il 2014 e di 2
milioni per il 2015 per l'adempimento degli impegni connessi con
l’organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del
Consiglio dell’Unione Europea del 2014; L'articolo 9 contiene anche norme
che consentono, in deroga ad altre previsioni di legge, l'acquisto e la
manutenzione di autovetture, oltre che l'acquisto di mobili e arredi per le
rappresentanze diplomatiche all'estero;
l'articolo 10 reca una serie di
misure di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche,
che incidono anche sul Ministero degli affari esteri, tra cui la riduzione
lineare della spesa dello Stato per consumi intermedi, che, per tale Ministero,
ammonta a 7,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 6,9
milioni per il 2016;
l'articolo 11 dispone la riduzione
dell’indennità di servizio all’estero (ISE) per un importo pari a 10
milioni di euro per l’anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno
2015 (comma 19), nonché una riduzione del rimborso delle spese di viaggio
per congedo in Italia per il personale di servizio all'estero (comma 20).
Ovviamente la manovra presenta altri
grandi capitoli di carattere finanziario e fiscale dei quali, di seguito, se ne
riportano sommariamente i principali solo per memoria:
(Capo IV, Artt. 19-23)
Fra
le misure di maggiore rilevanza della manovra di stabilità rientrano gli
interventi di riforma della tassazione immobiliare. La TRISE avrà due gambe: la
tassa che serve a coprire i costi del servizio di raccolta rifiuti (TARI) e la
tassa sui servizi indivisibili offerti dai comuni (TASI). Sulla prima casa al
posto di IMU e TARES, si verserà la tassa sui servizi municipali. Per le altre
proprietà immobiliari il Comune potrà riscuotere l’imposta relativa ai servizi
indivisibili insieme all’IMU, ma la somma tra le due non potrà essere superiore
alla cifra prevista applicando l’attuale aliquota massima dell’IMU.
LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI RISPARMI DI SPESA
Il comma 35 dell'articolo 10, prevede una "clausola di salvaguardia"
in caso di mancato conseguimento di risparmi di spesa connessi all'attività di
spending review e al conseguimento di ulteriori risparmi da parte delle
amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali, attraverso l'emanazione,
entro il 15 gennaio 2015, di un DPCM recante variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle
agevolazioni e detrazioni tali da assicurare maggiori entrate per 3.000
milioni di euro per il 2015, 7.000 milioni per il 2016 e 10.000 milioni dal
2017;
Art.
17, commi 2-6. Si prevede riordino delle agevolazioni tributarie e dei crediti
d’imposta entro il 31 gennaio 2014 attraverso
provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui
all’articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4
milioni di euro per l’anno 2014, 772,8 milioni di euro per l’anno 2015 e a
564,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. In mancanza di tali provvedimenti,
la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR è ridotta al 18 per
cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014.
Analoga
importanza, almeno sotto il profilo contabile, rivestono le misure relative
alla dismissione di immobili pubblici (art. 10, comma 6), che avviene
attraverso la definizione di un programma straordinario di cessioni di immobili
pubblici, per introiti non inferiori a euro 500 milioni annui per il periodo
2014-2016, con corrispondenti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.
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novembre 2013