“L’ISTRUZIONE RIPARTE”
IL DECRETO SULLA SCUOLA DIVENTA
LEGGE
Il decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, dal titolo recante “misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca” (AS 1150), è nato per garantire un miglior avvio del
nuovo anno scolastico e accademico. Ma non solo: l’obiettivo, più ambizioso, è
quello di gettare le basi per la scuola e l’università del futuro.
Dopo anni
di tagli, spesso lineari e indiscriminati, con questo decreto si segna
un’inversione di tendenza, restituendo ai settori della formazione centralità e
risorse. Sono così previste, tra le altre cose, misure per gli studenti, le
famiglie, le scuole, le università, le Istituzioni di Alta formazione e
specializzazione artistica e musicale, gli enti di ricerca. In particolare, si
interviene in materia di diritto allo studio, orientamento per gli studenti,
offerta formativa, tutela della salute a scuola, libri di testo, formazione
degli insegnanti, assunzione di personale scolastico, modalità di reclutamento
di dirigenti scolastici, finanziamenti agli enti di ricerca. Durante l'esame
parlamentare sono state apportate numerose modifiche e sono stati inseriti
nuovi contenuti, che hanno rafforzato l’impianto complessivo del provvedimento.
Ecco, ad
ogni buon conto, un quadro delle principali misure contenute nel decreto, che
rispetto alla versione iniziale del Governo ha subito diverse modifiche nel
corso dell’esame alla Camera.
PER GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE
Welfare degli studenti (art. 1)
Stanziati 15 milioni di euro per
l’anno 2014 per contributi e benefici a favore degli studenti, anche con
disabilità, delle scuole secondarie di primo e secondo grado che trovandosi in
una situazione economica di difficoltà (l’individuazione dei casi viene
effettuata in base all’ISEE) abbiano esigenza di servizi di trasporto. I
contributi, erogati dalle regioni attraverso bando, sono esclusi dal patto di
stabilità interno.
Borse di studio per gli
universitari (art. 2)
100 milioni di euro finanzieranno
il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio degli
studenti universitari a partire dal 2014 e per gli anni successivi. Si tratta
di uno stanziamento consolidato e non temporaneo, che il Ministero si impegna a
pubblicizzare attraverso opuscoli informativi da inviare per e-mail entro il 31
marzo a tutti gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori. Le
spese per questi interventi, realizzati dalle regioni, sono escluse dal patto
di stabilità interno. Con l’approvazione di un ordine del giorno il Governo si
è impegnato, già con la Legge di Stabilità, ad aumentare le risorse del Fondo
portandole a 150 milioni. È stato inoltre introdotto il versamento al Fondo
integrativo statale per la concessione delle borse di studio di una quota pari
al 3% delle somme derivate dai beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata.
Premi per gli studenti dell’Alta
Formazione Artistica e Musicale (art. 3)
Disposta per l’anno accademico
2013-14 l’erogazione di premi, per un ammontare complessivo di 3 milioni di
euro, agli studenti iscritti alle Istituzioni dell’Alta formazione e
specializzazione artistica e musicale (AFAM). I premi verranno assegnati in
base alla condizione economica e alla valutazione del merito artistico degli
studenti.
Scuole “tecnologiche” con il
Wi-fi (art. 11)
Stanziati 15 milioni di euro per
il 2013 e il 2014 (rispettivamente 5 e 10 milioni) per assicurare alle scuole
secondarie, con priorità a quelle superiori, la realizzazione e la fruizione
della connettività wireless, in modo da consentire agli studenti l’accesso a
materiali didattici e contenuti digitali.
Meno spese e possibilità nuove
per i libri di testo (art. 6)
Per porre un freno alle ingenti
spese che ogni famiglia deve affrontare per acquistare i libri di testo, sono
state modificate alcune regole. In particolare, sono stati confermati i tetti
di spesa; l’adozione dei testi scolastici diventa facoltativa, i docenti
potranno cioè decidere di sostituirli con altri materiali; i cosiddetti testi
“consigliati” potranno essere richiesti dal collegio dei docenti agli studenti
solo se monografici o di approfondimento; per l’anno scolastico 2013-2014 gli
studenti potranno utilizzare libri di testo delle edizioni precedenti.
Stanziati inoltre 8 milioni di
euro (2,7 per il 2013 e 5,3 per il 2014) per l’acquisto, da parte di
istituzioni scolastiche e anche di reti di scuole, di libri di testo, di
contenuti digitali integrativi e di dispositivi per la lettura di materiali
digitali, da concedere in comodato d’uso agli studenti.
Lotta alla dispersione scolastica
(art. 7)
Al fine di evitare i fenomeni di
dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di
evasione dell'obbligo, sono stato stanziati 15 milioni di euro nell'anno scolastico
2013-2014 (3,6 per il 2013 e 11,4 per il 2014) per avviare in via sperimentale
un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro il
prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, per le scuole di
ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca verranno indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento
delle competenze di base, le linee guida in materia di metodi didattici, che
contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti
maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, anche con percorsi
finalizzati all’integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente
alla didattica interculturale, al bilinguismo e all’italiano. Le istituzioni
scolastiche potranno avvalersi della collaborazione degli Enti locali e delle
figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di educatori
professionali, nonché di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro,
incluse le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche
maggiormente rappresentative.
Più opportunità di orientamento per gli
studenti (art. 8)
Destinati direttamente alle istituzioni
scolastiche 6,6 milioni di euro (1,6 milioni per il 2013 e 5 milioni per il 2014)
per provvedere al potenziamento delle attività svolte per l’orientamento degli
studenti delle scuole ai fini del proseguimento dei loro studi. In particolare,
a partire da quest’anno scolastico, le attività di orientamento degli studenti
delle scuole superiori ai fini della prosecuzione degli studi saranno avviate a
partire dal quarto anno. Inoltre, è stato deciso che le attività di
orientamento saranno svolte anche nell'ultimo anno delle scuole medie.
Formazione e lavoro (art. 8 bis e 14)
In materia di istruzione e formazione per il
lavoro, durante l'esame parlamentare sono state previste: giornate di
formazione in azienda per gli studenti, a partire dal primo biennio della
scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento a quelli degli
istituti tecnici e professionali; un programma sperimentale per il triennio
2014-2016, che dovrà essere a carico delle imprese, per lo svolgimento di
periodi di formazione in azienda degli studenti degli ultimi due anni della
scuola secondaria di secondo grado, che contempla la conclusione di contratti
di apprendistato; la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei
percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS). Inoltre, nell’art. 14 si
prevede la possibilità che le università stipulino convenzioni con imprese per
la realizzazione di progetti formativi congiunti, che prevedano periodi di
formazione in azienda sulla base di un contratto di apprendistato.
Durata dei permessi di soggiorno (art. 9)
Estesa la durata massima del permesso di
soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione: non più per un
solo anno di volta in volta rinnovabile, ma per l’intero periodo del corso
frequentato. Si è anche stabilito che il permesso può essere prolungato per
ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo effettuato.
Potenziamento dell’offerta formativa (art. 5)
Previsti, con lo stanziamento di 3 milioni di
euro per il 2014, bandi di concorso per il finanziamento e la realizzazione di
progetti didattici nei musei e nei siti di interesse storico, culturale e
archeologico.
Riservata una parte delle risorse del Fondo
per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa, a partire dall’anno
scolastico 2013-14, al finanziamento di progetti per la costituzione o
l’aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali
innovativi.
Avviati da parte del Ministero il
monitoraggio e la valutazione degli effetti prodotti sui sistemi di istruzione
professionale, tecnica e dei licei dalla riduzione del quadro orario frutto dei
tagli degli scorsi anni al sistema dell’istruzione. Prevista l’adozione di un
regolamento riguardante la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti
dell’ultimo biennio della scuola superiore impegnati nei percorsi di alternanza
scuola-lavoro.
Negli istituti tecnici e professionali
introdotta nel biennio iniziale, a partire dall’anno scolastico 2014-15, un’ora
settimanale di insegnamento di “geografia generale ed economica”; autorizzata,
a tale scopo, una spesa di 3,3 milioni euro per il 2014 e di 9,9 milioni a
decorrere dal 2015.
Inserite tra le finalità della scuola
dell'infanzia anche la promozione del plurilinguismo attraverso l'acquisizione
dei primi elementi della lingua inglese.
Tutela della salute (art. 4)
Esteso il divieto di fumo alle aree
all’aperto delle istituzioni scolastiche e universitarie, e introdotto anche il
divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, sia al chiuso sia all’aperto.
Inoltre, è stata prevista l’elaborazione di programmi di educazione alimentare.
PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
Piano triennale assunzioni per personale
docente, educativo e ATA (art. 15)
È stato definito un piano triennale, 2014-16,
per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) (69 mila docenti e 16 mila ATA). La
metà dei soggetti verrà scelta fra i vincitori del concorso e l’altra metà fra
i precari presenti nella graduatoria.
Piano triennale di assunzioni per i docenti
di sostegno (art. 15)
Con particolare attenzione agli studenti con
disabilità, è stata prevista la rideterminazione della dotazione organica di
diritto relativa ai docenti di sostegno e l’autorizzazione all’assunzione di
ulteriore personale a decorrere da questo anno scolastico. Introdotta la previsione
secondo cui dall’anno scolastico 2014-15 il riparto dei docenti di sostegno
sarà assicurato in maniera equa a livello regionale. Tutto questo dovrebbe
portare ad un incremento dell’organico dei docenti di sostegno di oltre 26.500
unità.
Area unica di sostegno (art. 15)
Introdotta l'unificazione delle quattro aree
disciplinari (scientifica, umanistica, tecnica, professionale artistica e
psicomotoria) delle attività di sostegno nella scuola superiore.
Abrogazione del blocco quinquennale (art. 15)
Prevista anche, per i docenti a tempo
indeterminato, la riduzione da cinque a tre degli anni di effettivo servizio
nella provincia di titolarità necessari per la richiesta di trasferimento,
assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra provincia.
Docenti inidonei (art. 15)
Abrogata, dal 1° gennaio 2014, la disciplina
in materia di docenti inidonei all’insegnamento per motivi di salute recata
dall’art. 14, co.13, della spending review e la ridefinizione della
materia con la previsione di una disciplina a regime per i docenti dichiarati
permanentemente inidonei successivamente al 1° gennaio 2014 e di una disciplina
transitoria per i docenti già dichiarati permanentemente inidonei alla data di
entrata in vigore del decreto-legge. Inserita inoltre per il personale la
possibilità di essere utilizzato per iniziative volte alla prevenzione della
dispersione scolastica nonché per attività culturali e di supporto alla
didattica.
“Salvaprecari”: riattivati i progetti
regionali (art. 5)
Prevista la realizzazione di progetti
regionali per i precari che daranno punteggio nelle graduatorie ad esaurimento.
Il comma 4-bis dell'articolo 5, prevede, infatti, l'avvio, in collaborazione
con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle
regioni medesime, di progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che
prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto
della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e ATA incluso
nelle graduatorie provinciali. Al suddetto personale è riconosciuta la
valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle
graduatorie a esaurimento.
Formazione del personale scolastico (art. 16)
Autorizzata, per il 2014, la spesa di 10
milioni di euro per iniziative di formazione e aggiornamento obbligatori del
personale scolastico. La Camera ha introdotto delle modifiche per far sì che le
attività siano rivolte in particolare alle zone ad alto rischio socio-educativo
e per ampliare gli obiettivi, in particolare rafforzando le competenze
necessarie a potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con
disabilità e bisogni educativi speciali, la didattica interculturale, il
rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere, i percorsi di alternanza
scuola-lavoro.
Previsto anche in via sperimentale per il
2014, sempre per favorire la formazione, l’accesso gratuito dei docenti ai
musei e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo
Stato, nei limiti della disponibilità di 10 milioni di euro.
Reclutamento dei dirigenti scolastici (art.
17)
I dirigenti scolastici saranno reclutati in
base a nuove norme, attraverso un corso-concorso selettivo di formazione
bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. Sono state
inserite norme relative alle graduatorie di merito regionali del concorso a
dirigente scolastico indetto nel 2011. La Camera ha anche modificato il
requisito dell'anzianità necessaria per la partecipazione al concorso per
l’accesso al corso-concorso, facendo riferimento ad un’anzianità complessiva
nel ruolo di almeno cinque anni (invece che al requisito di un "periodo di
servizio effettivo di almeno cinque anni dopo la nomina in ruolo”). Inoltre, è
stato previsto che le graduatorie del concorso bandito nel 2011 sono valide
fino all'assunzione di tutti i vincitori e gli idonei, che deve avvenire prima
dell'indizione del nuovo corso-concorso.
PER IL
MONDO DELLA SCUOLA
Mutui per l’edilizia scolastica (art. 10)
Concessa alle regioni, nell’ambito della
programmazione 2013-15, la possibilità di stipulare mutui trentennali con oneri
di ammortamento a totale carico dello Stato, per il finanziamento di interventi
in materia di edilizia scolastica e di messa in sicurezza degli edifici
realizzati dagli Enti locali. Attivata una spesa complessiva di 850 milioni a
carico dello Stato. Questa norma consentirà alle regioni di anticipare subito i
finanziamenti; le rate di ammortamento dei mutui attivati saranno pagate agli
istituti finanziatori direttamente dallo Stato. In particolare, per la
copertura degli oneri vengono stanziati contributi pluriennali nel limite di 40
milioni di euro annui per la durata dell’ammortamento del mutuo, a decorrere
dall’anno 2015 per finanziare progetti di ammodernamento e messa in sicurezza.
Da notare che i pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli
interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui, sono
esclusi dal computo ai fini del patto di stabilità interno.
Dimensionamento delle istituzioni scolastiche
(art. 12)
I criteri per la definizione degli organici
dei dirigenti scolastici e dei Direttori dei servizi generali e amministrativi
(Dsga) e per la loro distribuzione fra le regioni saranno definiti con un
accordo da raggiungere in Conferenza unificata. Sulla base di tale accordo, le
regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico come del resto
stabilito da una sentenza della Corte Costituzionale.
Integrazione delle anagrafi degli studenti
(art. 13)
Assicurata, entro l’anno scolastico 2013-14,
l’integrazione dell’anagrafe nazionale degli studenti e delle anagrafi
regionali degli studenti nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti,
già prevista dalla normativa vigente.
Istituti tecnici superiori (art. 14)
Eliminato il divieto di costituzione di non
più di un Istituto tecnico superiore (ITS) in ogni regione per la medesima area
tecnologica e relativi ambiti, disponendo che da tale previsione non derivino
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Agli Enti locali viene concesso di accedere
ai database delle suddette anagrafi al fine dell’erogazione dei servizi di loro
competenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Allo scopo di consentire il costante
miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante
l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche,
infine, trasmettono per via telematica alla banca dati dell’anagrafe nazionale
degli studenti le diagnosi funzionali prive di elementi identificativi degli
alunni.
INTERVENTI
PER L’UNIVERSITÀ, LA
RICERCA E LE ISTITUZIONI AFAM
Dirigenti tecnici del MIUR (art. 18)
Il Ministero dell’Università e Ricerca è
autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei del concorso per dirigente
tecnico bandito nel 2008, a decorrere dal 2014. Per far fronte al relativo
onere, pari a 8,1 milioni di euro dal 2014, utilizzati i risparmi sulla spesa
relativa alle commissioni degli esami di Stato al termine della scuola
secondaria di secondo grado, ottenuti grazie alla restrizione dell’ambito
territoriale dal quale possono provenire presidenti e commissari d’esame. Tali
figure consentiranno di potenziare, attraverso il loro ruolo ispettivo, il
sistema di valutazione.
Finanziate le Istituzioni AFAM (art. 19)
Per le Istituzioni di Alta formazione e
specializzazione artistica e musicale (AFAM) è stato stabilito un finanziamento
di 5 milioni di euro, per il 2014, agli istituti superiori di studi musicali, ex
pareggiati e un altro di 1 milione di euro, sempre per il 2014, per le
accademie non statali di belle arti finanziate in misura prevalente dagli enti
locali.
Affrontato il problema del precariato
prevedendo la trasformazione delle graduatorie nazionali in graduatorie ad
esaurimento utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con
contratto a tempo indeterminato. Inoltre, il personale docente che non sia già
titolare di contratto a tempo indeterminato che abbia superato un concorso
selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia
maturato almeno tre anni accademici di insegnamento è inserito in apposite
graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento
a tempo determinato.
Finanziamento enti di ricerca (art. 23)
Nuove disposizioni sono intervenute sul
meccanismo di finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR. In
particolare, ai fini della ripartizione del Fondo ordinario per gli enti di
ricerca, si considererà anche la “specifica missione dell’ente”, e solo per la
ripartizione del finanziamento premiale si farà riferimento ai risultati della
valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'ANVUR (e non
alla valutazione della qualità della ricerca, VQR) e di specifici programmi e
progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.
Assunzioni presso università ed enti di
ricerca (artt. 23 e 24)
Reintrodotta la possibilità di assunzioni a
tempo determinato e di stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad
ordinamento speciale, per l’attuazione di progetti finalizzati al miglioramento
di servizi anche didattici per gli studenti. Ciò è però possibile a condizione
che i relativi oneri non siano a carico dei bilanci di funzionamento degli
enti, del Fondo ordinario per gli enti di ricerca o di quello per il
finanziamento ordinario delle università, con l’eccezione della quota premiale.
Autorizzate 200 assunzioni presso l’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nonché l'eventuale proroga dei
contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in
vigore del decreto-legge; previsto, inoltre, che gli enti pubblici di ricerca
possano procedere ad assunzioni di ricercatori e tecnologi in deroga alle
procedure di cui all’articolo 34-bis del D.lgs. 165/2001, il quale
stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il
personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le
procedure per le nuove assunzioni.
Corsi di laurea ad accesso programmato: bonus
maturità (art. 20)
Abrogato l’art. 4 del d.lgs. 21/2008,
relativo ai punteggi da attribuire agli esami di ammissione ai corsi
universitari, e introdotto un meccanismo di immatricolazione in soprannumero
per i candidati che hanno sostenuto gli esami di ammissione per l'anno
accademico 2013-14 per i corsi di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina
veterinaria, architettura, professioni sanitarie, scienze della formazione
primaria, e che non si sono collocati, a causa dell'abrogazione del cosiddetto
"bonus maturità", in posizione utile in graduatoria.
Formazione specialistica dei medici (art. 21)
Invece di più commissioni costituite a
livello locale, come stabilito nella normativa fino ad ora vigente, prevista
un’unica commissione preposta alle prove di ammissione alle scuole di
specializzazione, nonché la formazione di un'unica graduatoria nazionale,
all'esito delle prove, anziché, come previsto in precedenza, di singole
graduatorie locali.
Disposto che a partire dall’anno accademico
2013-14 la determinazione del trattamento economico da corrispondere agli
specializzandi avvenga con cadenza non più annuale, ma triennale.
Prevista la riduzione, a partire dall’anno
accademico successivo all’emanazione dell’apposito decreto MIUR-Salute da emanare
entro il 1 gennaio 2014, alla riduzione dei corsi di formazione specialistica,
nel rispetto dei limiti minimi stabiliti dall’Unione Europea. Le risorse
risparmiate sono utilizzate per bandire un maggior numero di borse di studio.
Organizzazione ANVUR ed enti di ricerca (art.
22)
Disciplinata la procedura di nomina dei
componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Tra le principali novità il
fatto che l’elenco nell’ambito del quale il Ministro sceglierà i nominativi da
proporre potrà essere composto da un numero di soggetti non predeterminato e
sarà valido solo due anni (mentre finora poteva essere utilizzato fino ad
esaurimento) e che il mandato dei membri del Consiglio direttivo avrà una
durata comunque pari a 4 anni, anche in caso di nomina per sostituzione di
altro componente cessato dalla carica.
Per quanto riguarda gli enti di ricerca vigilati dal
MIUR, si dispone che i nominativi proposti al Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, ai fini della nomina dei presidenti e dei
membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, dal
comitato di selezione appositamente costituito, possono essere utilizzati entro
due anni dalla formulazione della proposta.