sabato 23 novembre 2013

La nuova legge sull'istruzione in sintesi

 “L’ISTRUZIONE RIPARTE”
IL DECRETO SULLA SCUOLA DIVENTA LEGGE

Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, dal titolo recante “misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” (AS 1150), è nato per garantire un miglior avvio del nuovo anno scolastico e accademico. Ma non solo: l’obiettivo, più ambizioso, è quello di gettare le basi per la scuola e l’università del futuro.
Dopo anni di tagli, spesso lineari e indiscriminati, con questo decreto si segna un’inversione di tendenza, restituendo ai settori della formazione centralità e risorse. Sono così previste, tra le altre cose, misure per gli studenti, le famiglie, le scuole, le università, le Istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, gli enti di ricerca. In particolare, si interviene in materia di diritto allo studio, orientamento per gli studenti, offerta formativa, tutela della salute a scuola, libri di testo, formazione degli insegnanti, assunzione di personale scolastico, modalità di reclutamento di dirigenti scolastici, finanziamenti agli enti di ricerca. Durante l'esame parlamentare sono state apportate numerose modifiche e sono stati inseriti nuovi contenuti, che hanno rafforzato l’impianto complessivo del provvedimento.
Ecco, ad ogni buon conto, un quadro delle principali misure contenute nel decreto, che rispetto alla versione iniziale del Governo ha subito diverse modifiche nel corso dell’esame alla Camera.

PER GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE
Welfare degli studenti (art. 1)
Stanziati 15 milioni di euro per l’anno 2014 per contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, delle scuole secondarie di primo e secondo grado che trovandosi in una situazione economica di difficoltà (l’individuazione dei casi viene effettuata in base all’ISEE) abbiano esigenza di servizi di trasporto. I contributi, erogati dalle regioni attraverso bando, sono esclusi dal patto di stabilità interno.
Borse di studio per gli universitari (art. 2)
100 milioni di euro finanzieranno il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio degli studenti universitari a partire dal 2014 e per gli anni successivi. Si tratta di uno stanziamento consolidato e non temporaneo, che il Ministero si impegna a pubblicizzare attraverso opuscoli informativi da inviare per e-mail entro il 31 marzo a tutti gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori. Le spese per questi interventi, realizzati dalle regioni, sono escluse dal patto di stabilità interno. Con l’approvazione di un ordine del giorno il Governo si è impegnato, già con la Legge di Stabilità, ad aumentare le risorse del Fondo portandole a 150 milioni. È stato inoltre introdotto il versamento al Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio di una quota pari al 3% delle somme derivate dai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Premi per gli studenti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (art. 3)
Disposta per l’anno accademico 2013-14 l’erogazione di premi, per un ammontare complessivo di 3 milioni di euro, agli studenti iscritti alle Istituzioni dell’Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM). I premi verranno assegnati in base alla condizione economica e alla valutazione del merito artistico degli studenti.
Scuole “tecnologiche” con il Wi-fi (art. 11)
Stanziati 15 milioni di euro per il 2013 e il 2014 (rispettivamente 5 e 10 milioni) per assicurare alle scuole secondarie, con priorità a quelle superiori, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless, in modo da consentire agli studenti l’accesso a materiali didattici e contenuti digitali.
Meno spese e possibilità nuove per i libri di testo (art. 6)
Per porre un freno alle ingenti spese che ogni famiglia deve affrontare per acquistare i libri di testo, sono state modificate alcune regole. In particolare, sono stati confermati i tetti di spesa; l’adozione dei testi scolastici diventa facoltativa, i docenti potranno cioè decidere di sostituirli con altri materiali; i cosiddetti testi “consigliati” potranno essere richiesti dal collegio dei docenti agli studenti solo se monografici o di approfondimento; per l’anno scolastico 2013-2014 gli studenti potranno utilizzare libri di testo delle edizioni precedenti.
Stanziati inoltre 8 milioni di euro (2,7 per il 2013 e 5,3 per il 2014) per l’acquisto, da parte di istituzioni scolastiche e anche di reti di scuole, di libri di testo, di contenuti digitali integrativi e di dispositivi per la lettura di materiali digitali, da concedere in comodato d’uso agli studenti.
Lotta alla dispersione scolastica (art. 7)
Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, sono stato stanziati 15 milioni di euro nell'anno scolastico 2013-2014 (3,6 per il 2013 e 11,4 per il 2014) per avviare in via sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, per le scuole di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca verranno indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, le linee guida in materia di metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, anche con percorsi finalizzati all’integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all’italiano. Le istituzioni scolastiche potranno avvalersi della collaborazione degli Enti locali e delle figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di educatori professionali, nonché di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro, incluse le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative.
Più opportunità di orientamento per gli studenti (art. 8)
Destinati direttamente alle istituzioni scolastiche 6,6 milioni di euro (1,6 milioni per il 2013 e 5 milioni per il 2014) per provvedere al potenziamento delle attività svolte per l’orientamento degli studenti delle scuole ai fini del proseguimento dei loro studi. In particolare, a partire da quest’anno scolastico, le attività di orientamento degli studenti delle scuole superiori ai fini della prosecuzione degli studi saranno avviate a partire dal quarto anno. Inoltre, è stato deciso che le attività di orientamento saranno svolte anche nell'ultimo anno delle scuole medie.
Formazione e lavoro (art. 8 bis e 14)
In materia di istruzione e formazione per il lavoro, durante l'esame parlamentare sono state previste: giornate di formazione in azienda per gli studenti, a partire dal primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento a quelli degli istituti tecnici e professionali; un programma sperimentale per il triennio 2014-2016, che dovrà essere a carico delle imprese, per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda degli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado, che contempla la conclusione di contratti di apprendistato; la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS). Inoltre, nell’art. 14 si prevede la possibilità che le università stipulino convenzioni con imprese per la realizzazione di progetti formativi congiunti, che prevedano periodi di formazione in azienda sulla base di un contratto di apprendistato.
Durata dei permessi di soggiorno (art. 9)
Estesa la durata massima del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione: non più per un solo anno di volta in volta rinnovabile, ma per l’intero periodo del corso frequentato. Si è anche stabilito che il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo effettuato.
Potenziamento dell’offerta formativa (art. 5)
Previsti, con lo stanziamento di 3 milioni di euro per il 2014, bandi di concorso per il finanziamento e la realizzazione di progetti didattici nei musei e nei siti di interesse storico, culturale e archeologico.
Riservata una parte delle risorse del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa, a partire dall’anno scolastico 2013-14, al finanziamento di progetti per la costituzione o l’aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi.
Avviati da parte del Ministero il monitoraggio e la valutazione degli effetti prodotti sui sistemi di istruzione professionale, tecnica e dei licei dalla riduzione del quadro orario frutto dei tagli degli scorsi anni al sistema dell’istruzione. Prevista l’adozione di un regolamento riguardante la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti dell’ultimo biennio della scuola superiore impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Negli istituti tecnici e professionali introdotta nel biennio iniziale, a partire dall’anno scolastico 2014-15, un’ora settimanale di insegnamento di “geografia generale ed economica”; autorizzata, a tale scopo, una spesa di 3,3 milioni euro per il 2014 e di 9,9 milioni a decorrere dal 2015.
Inserite tra le finalità della scuola dell'infanzia anche la promozione del plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese.
Tutela della salute (art. 4)
Esteso il divieto di fumo alle aree all’aperto delle istituzioni scolastiche e universitarie, e introdotto anche il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, sia al chiuso sia all’aperto. Inoltre, è stata prevista l’elaborazione di programmi di educazione alimentare.

PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
Piano triennale assunzioni per personale docente, educativo e ATA (art. 15)
È stato definito un piano triennale, 2014-16, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) (69 mila docenti e 16 mila ATA). La metà dei soggetti verrà scelta fra i vincitori del concorso e l’altra metà fra i precari presenti nella graduatoria.
Piano triennale di assunzioni per i docenti di sostegno (art. 15)
Con particolare attenzione agli studenti con disabilità, è stata prevista la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e l’autorizzazione all’assunzione di ulteriore personale a decorrere da questo anno scolastico. Introdotta la previsione secondo cui dall’anno scolastico 2014-15 il riparto dei docenti di sostegno sarà assicurato in maniera equa a livello regionale. Tutto questo dovrebbe portare ad un incremento dell’organico dei docenti di sostegno di oltre 26.500 unità.
Area unica di sostegno (art. 15)
Introdotta l'unificazione delle quattro aree disciplinari (scientifica, umanistica, tecnica, professionale artistica e psicomotoria) delle attività di sostegno nella scuola superiore.
Abrogazione del blocco quinquennale (art. 15)
Prevista anche, per i docenti a tempo indeterminato, la riduzione da cinque a tre degli anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità necessari per la richiesta di trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra provincia.
Docenti inidonei (art. 15)
Abrogata, dal 1° gennaio 2014, la disciplina in materia di docenti inidonei all’insegnamento per motivi di salute recata dall’art. 14, co.13, della spending review e la ridefinizione della materia con la previsione di una disciplina a regime per i docenti dichiarati permanentemente inidonei successivamente al 1° gennaio 2014 e di una disciplina transitoria per i docenti già dichiarati permanentemente inidonei alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Inserita inoltre per il personale la possibilità di essere utilizzato per iniziative volte alla prevenzione della dispersione scolastica nonché per attività culturali e di supporto alla didattica.
“Salvaprecari”: riattivati i progetti regionali (art. 5)
Prevista la realizzazione di progetti regionali per i precari che daranno punteggio nelle graduatorie ad esaurimento. Il comma 4-bis dell'articolo 5, prevede, infatti, l'avvio, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, di progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento.
Formazione del personale scolastico (art. 16)
Autorizzata, per il 2014, la spesa di 10 milioni di euro per iniziative di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico. La Camera ha introdotto delle modifiche per far sì che le attività siano rivolte in particolare alle zone ad alto rischio socio-educativo e per ampliare gli obiettivi, in particolare rafforzando le competenze necessarie a potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali, la didattica interculturale, il rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere, i percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Previsto anche in via sperimentale per il 2014, sempre per favorire la formazione, l’accesso gratuito dei docenti ai musei e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, nei limiti della disponibilità di 10 milioni di euro.
Reclutamento dei dirigenti scolastici (art. 17)
I dirigenti scolastici saranno reclutati in base a nuove norme, attraverso un corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. Sono state inserite norme relative alle graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico indetto nel 2011. La Camera ha anche modificato il requisito dell'anzianità necessaria per la partecipazione al concorso per l’accesso al corso-concorso, facendo riferimento ad un’anzianità complessiva nel ruolo di almeno cinque anni (invece che al requisito di un "periodo di servizio effettivo di almeno cinque anni dopo la nomina in ruolo”). Inoltre, è stato previsto che le graduatorie del concorso bandito nel 2011 sono valide fino all'assunzione di tutti i vincitori e gli idonei, che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso.

PER IL MONDO DELLA SCUOLA
Mutui per l’edilizia scolastica (art. 10)
Concessa alle regioni, nell’ambito della programmazione 2013-15, la possibilità di stipulare mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica e di messa in sicurezza degli edifici realizzati dagli Enti locali. Attivata una spesa complessiva di 850 milioni a carico dello Stato. Questa norma consentirà alle regioni di anticipare subito i finanziamenti; le rate di ammortamento dei mutui attivati saranno pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. In particolare, per la copertura degli oneri vengono stanziati contributi pluriennali nel limite di 40 milioni di euro annui per la durata dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno 2015 per finanziare progetti di ammodernamento e messa in sicurezza. Da notare che i pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui, sono esclusi dal computo ai fini del patto di stabilità interno.
Dimensionamento delle istituzioni scolastiche (art. 12)
I criteri per la definizione degli organici dei dirigenti scolastici e dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga) e per la loro distribuzione fra le regioni saranno definiti con un accordo da raggiungere in Conferenza unificata. Sulla base di tale accordo, le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico come del resto stabilito da una sentenza della Corte Costituzionale.
Integrazione delle anagrafi degli studenti (art. 13)
Assicurata, entro l’anno scolastico 2013-14, l’integrazione dell’anagrafe nazionale degli studenti e delle anagrafi regionali degli studenti nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, già prevista dalla normativa vigente.
Istituti tecnici superiori (art. 14)
Eliminato il divieto di costituzione di non più di un Istituto tecnico superiore (ITS) in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti, disponendo che da tale previsione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Agli Enti locali viene concesso di accedere ai database delle suddette anagrafi al fine dell’erogazione dei servizi di loro competenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Allo scopo di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche, infine, trasmettono per via telematica alla banca dati dell’anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali prive di elementi identificativi degli alunni.

INTERVENTI PER LUNIVERSITÀ, LA RICERCA E LE ISTITUZIONI AFAM
Dirigenti tecnici del MIUR (art. 18)
Il Ministero dell’Università e Ricerca è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei del concorso per dirigente tecnico bandito nel 2008, a decorrere dal 2014. Per far fronte al relativo onere, pari a 8,1 milioni di euro dal 2014, utilizzati i risparmi sulla spesa relativa alle commissioni degli esami di Stato al termine della scuola secondaria di secondo grado, ottenuti grazie alla restrizione dell’ambito territoriale dal quale possono provenire presidenti e commissari d’esame. Tali figure consentiranno di potenziare, attraverso il loro ruolo ispettivo, il sistema di valutazione.
Finanziate le Istituzioni AFAM (art. 19)
Per le Istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) è stato stabilito un finanziamento di 5 milioni di euro, per il 2014, agli istituti superiori di studi musicali, ex pareggiati e un altro di 1 milione di euro, sempre per il 2014, per le accademie non statali di belle arti finanziate in misura prevalente dagli enti locali.
Affrontato il problema del precariato prevedendo la trasformazione delle graduatorie nazionali in graduatorie ad esaurimento utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato.
Finanziamento enti di ricerca (art. 23)
Nuove disposizioni sono intervenute sul meccanismo di finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR. In particolare, ai fini della ripartizione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca, si considererà anche la “specifica missione dell’ente”, e solo per la ripartizione del finanziamento premiale si farà riferimento ai risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'ANVUR (e non alla valutazione della qualità della ricerca, VQR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.
Assunzioni presso università ed enti di ricerca (artt. 23 e 24)
Reintrodotta la possibilità di assunzioni a tempo determinato e di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, per l’attuazione di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti. Ciò è però possibile a condizione che i relativi oneri non siano a carico dei bilanci di funzionamento degli enti, del Fondo ordinario per gli enti di ricerca o di quello per il finanziamento ordinario delle università, con l’eccezione della quota premiale.
Autorizzate 200 assunzioni presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nonché l'eventuale proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge; previsto, inoltre, che gli enti pubblici di ricerca possano procedere ad assunzioni di ricercatori e tecnologi in deroga alle procedure di cui all’articolo 34-bis del D.lgs. 165/2001, il quale stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.
Corsi di laurea ad accesso programmato: bonus maturità (art. 20)
Abrogato l’art. 4 del d.lgs. 21/2008, relativo ai punteggi da attribuire agli esami di ammissione ai corsi universitari, e introdotto un meccanismo di immatricolazione in soprannumero per i candidati che hanno sostenuto gli esami di ammissione per l'anno accademico 2013-14 per i corsi di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria, architettura, professioni sanitarie, scienze della formazione primaria, e che non si sono collocati, a causa dell'abrogazione del cosiddetto "bonus maturità", in posizione utile in graduatoria.
Formazione specialistica dei medici (art. 21)
Invece di più commissioni costituite a livello locale, come stabilito nella normativa fino ad ora vigente, prevista un’unica commissione preposta alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione, nonché la formazione di un'unica graduatoria nazionale, all'esito delle prove, anziché, come previsto in precedenza, di singole graduatorie locali.
Disposto che a partire dall’anno accademico 2013-14 la determinazione del trattamento economico da corrispondere agli specializzandi avvenga con cadenza non più annuale, ma triennale.
Prevista la riduzione, a partire dall’anno accademico successivo all’emanazione dell’apposito decreto MIUR-Salute da emanare entro il 1 gennaio 2014, alla riduzione dei corsi di formazione specialistica, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti dall’Unione Europea. Le risorse risparmiate sono utilizzate per bandire un maggior numero di borse di studio.
Organizzazione ANVUR ed enti di ricerca (art. 22)
Disciplinata la procedura di nomina dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Tra le principali novità il fatto che l’elenco nell’ambito del quale il Ministro sceglierà i nominativi da proporre potrà essere composto da un numero di soggetti non predeterminato e sarà valido solo due anni (mentre finora poteva essere utilizzato fino ad esaurimento) e che il mandato dei membri del Consiglio direttivo avrà una durata comunque pari a 4 anni, anche in caso di nomina per sostituzione di altro componente cessato dalla carica.

Per quanto riguarda gli enti di ricerca vigilati dal MIUR, si dispone che i nominativi proposti al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, dal comitato di selezione appositamente costituito, possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta.